Cittadinanza e Identità Digitale in Italia: il fondamento normativo

Secondo l’art. 1 comma u-quater del CAD (D. Lgs 7 marzo 2005 nr. 82) l’identità digitale è la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso un insieme di dati raccolti e registrati in forma digitale, secondo le modalità di cui all’art. 64 CAD.

La ratio sottesa all’azione del legislatore è quella di favorire l’utilizzo di un’identità (acquisita ed implementata in modalità informatica) attraverso cui sia possibile accedere e fruire dei servizi digitali della PA, godendo da un lato di un meccanismo forte di identificazione, dall’altro della sicurezza necessaria per interagire nel cyberspace.

Il CAD individua tre strumenti che presuppongono e “declinano” il concetto di identità digitale:

1) la Carta di Identità elettronica (art 1.c), il documento di identità rilasciato su supporto informatico (chip) dalle amministrazioni comunali, allo scopo di identificare l’identità anagrafica del titolare.

2) la Carta Nazionale dei servizi (art. 1.d), il documento rilasciato, sempre su supporto informatico, per consentire l’accesso telematico ai servizi online delle PA;

3)SPID: disciplinato dall’ art 64 del CAD, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale di cittadini e imprese, è il sistema aperto dei soggetti pubblici e privati, i quali, previo accreditamento presso AgID, si assumono la responsabilità di identificare gli utenti, consentendo a questi ultimi di utilizzare i servizi online.

Il sistema disegnato da SPID vede la sinergia di cinque categorie di soggetti:

  1. I gestori dell’identità digitale, cioè quei soggetti prima citati, pubblici o privati, che previo accreditamento da parte di AgID assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi elementari identificativi degli utenti;
  2. I gestori degli attributi qualificati, sono quei soggetti che possono certificare per legge una qualifica (appunto, attributo qualificato) (ad esempio gli ordini professionali);
  3. I fornitori di servizi, cui si accede tramite SPID;
  4. L’AgID;
  5. L’utente destinatario del servizio.

C’è da dire che, visto il processo di profonda trasformazione della PA nel senso della digitalizzazione, della trasparenza, dei principi economici dell’efficacia e dell’efficienza, dell’interoperabilità, dell’affermazione dei diritti della cittadinanza digitale e all’uso delle nuove tecnologie, i sistemi suddetti, che esprimono e sostanziano l’identità digitale, ne costituiscono il nucleo fondante.

L’art. 3-bis, stabilisce infatti che chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online delle PA, tramite la propria identità digitale.

Accanto all’identità digitale, lo stesso articolo disciplina il domicilio digitale, come ulteriore strumento di cittadinanza e di partecipazione alla vita dell’amministrazione dematerializzata.

Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata, o altro indirizzo elettronico di recapito certificato ai sensi dei requisiti richiesti dal Regolamento EiDAS, che consenta la prova della ricezione.

Per eleggere un domicilio digitale è necessario quindi disporre di soggetti (come i gestori dell’Identità digitale) che si occupino di manutenere e rendere disponibile il sistema informatico di acquisizione e verifica degli attributi, elementari e qualificati, necessari per l’identificazione.

Siccome tale sistema è già implementato nel caso ad esempio degli ordini professionali e del registro delle imprese, il legislatore, per alcuni realizzando una norma iniqua, ha previsto l’obbligatorietà per i professionisti e per le imprese di dotarsi di domicilio digitale, sfruttando la struttura di soggetto identificatore degli ordini professionali e del registro delle imprese e la sola facoltà dello stesso adempimento, nel caso di cittadino “ordinario”.

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