Il Diritto di Accesso e il Principio della trasparenza nella PA

Con l’entrata in vigore del CAD, il D. Lgs. 82/2005, il legislatore ha accolto l’esigenza di sistematizzare, semplificandone l’applicazione, i principi cardine dell’amministrazione digitale: dal documento informatico al provvedimento amministrativo, dai concetti di identità digitale e di domicilio digitale al diritto all’uso delle nuove tecnologie e alla cittadinanza digitale; dal Difensore Civico, al riuso del software e all’interoperabilità delle banche dati; e, ultimo ma non meno importante,   il diritto alla partecipazione del cittadino all’amministrazione pubblica, attraverso la modalità digitale, diritto sostanziato da processi pubblici improntati alla qualità della trasparenza.

La trasparenza,  intesa come diritto del cittadino a conoscere le attività e le relative modalità di esecuzione (compreso il profilo economico e patrimoniale) della PA, non solo contribuisce alla costruzione di processi orientati al principio dell’efficacia e dell’efficienza (di buon governo per l’appunto, così come dispone l’art. 97 della Costituzione), ma si erge a baluardo dello stesso diritto del cittadino ad essere informato, a conoscere per partecipare.

Il CAD richiama espressamente le norme sulla trasparenza nell’art. 53 e 54,  a proposito dei siti internet istituzionali, che dovrebbero essere ispirati ai principi dell’accessibilità, dell’usabilità e reperibilità e che dovrebbero pubblicare anche l’elenco dei dati, metadati e banche dati, ai sensi D. Lgs 33/2013; sia, per via “indiretta” nell’art. 12, “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione” la cui ratio  è di garantire pienamente il diritto alla cittadinanza digitale, che si sostanza in primo luogo attraverso la trasparenza e il diritto d’accesso.

Al giorno d’oggi, a valle del processo di riforma della normativa sulla trasparenza, il cui ultimo atto è costituito dal D. Lgs. 97/2016, coesistono 3 tipologie di accesso agli atti: la prima, ai sensi degli artt. 22 e ss della L. 241/90 (il cosiddetto accesso documentale), riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi già formati a tutti i soggetti titolari di una situazione giuridicamente rilevante, con ciò costituendo un percettibile mutamento di prospettiva, evidenziato dall’abbandono del segreto d’ufficio come modalità operativa privilegiata dalla Pa; la seconda tipologia, l’accesso civico “semplice”,  è introdotta dall’art. 5 del D. Lgs 33/2013 comma 1, quando dispone che “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel caso sia stata omessa la loro pubblicazione”. Dal punto di vista soggettivo quindi, nel caso di accesso civico semplice, si supera la necessità della posizione giuridica giuridicamente rilevante e della motivazione all’istanza di accesso; permane tuttavia il limite oggettivo dei documenti, informazioni (ora esteso anche ai dati, quindi ad entità suscettibili di successiva elaborazione), che devono essere quelli oggetto di obbligo di pubblicazione.

L’ultima e più innovativa forma tipizzata di accesso è quella introdotta dalla riforma Madia, con il D.Lgs di attuazione nr. 97/2016, che riconosce al cittadino il diritto di accesso generalizzato(secondo i principi del FOIA, di matrice americana); l’art. 5 comma 2 del D. Lgs 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 97/2016, elimina sia il requisito soggettivo dell’interesse giuridicamente rilevante, sia il requisito oggettivo dei documenti, informazione e dati oggetto di obbligo di pubblicazione, consentendo a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione, con l’unico limite del rispetto dei diritti dei controinteressati, così come individuati dall’art. 5 bis: ad esempio, la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti dall’istanza di accesso, la segretezza della corrispondenza, gli interessi privati economici e commerciali, ad esempio la proprietà intellettuale, il diritto d’autore, il segreto industriale.

Per rispondere alle richieste di accesso, la PA opererà un bilanciamento tra i due interessi in gioco: il diritto alla trasparenza e all’accesso del cittadino e gli altri diritti giuridicamente rilevanti.

Un esempio molto illuminante di bilanciamento si rinviene nella Sentenza della Corte Costituzionale numero 20/2019, sul bilanciamento tra diritto alla trasparenza (in ottica anticorruzione) e il diritto alla protezione dei dati personali dei dirigenti della Pa cui, in base all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 veniva richiesta la pubblicazione di dati reddituali e patrimoniali, estesi ai familiari fino al secondo grado, articolo poi dichiarato dalla Corte, anticostituzionale.

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