Il Diritto di Accesso Generalizzato e la Privacy

Il diritto alla trasparenza e alla cittadinanza digitale riconosciuto dalla Riforma Madia, con l’introduzione del principio dell’accesso generalizzato, può entrare in collisione con la privacy dei contro-interessati. Vediamo perchè.

Il D. Lgs. 97/2016, di attuazione della Riforma Madia, modificando l’art. 5 del D. Lgs 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA.

Con esso il legislatore introduce un’innovativo strumento di partecipazione, l’ istituto dell’accesso civico generalizzato (FOIA).

Convivono quindi 3 tipologie di accesso agli atti :

  1. la prima, ai sensi degli artt. 22 e ss della L. 241/90,  il cosiddetto accesso documentale, che riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi  a tutti i soggetti titolari di una situazione giuridicamente rilevante
  2. la seconda, l’accesso civico “semplice”,  ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs 33/2013, che dispone che  “l’obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel caso sia stata omessa la loro pubblicazione”.
  3. la terza, l’accesso civico generalizzato,  secondo il disposto di cui all’art. 5 comma 2 del D. Lgs 33/2013, così come modificato dal D. Lgs 97/2016, elimina sia il requisito soggettivo dell’interesse giuridicamente rilevante, sia il requisito oggettivo dei documenti, informazione e dati oggetto di obbligo di pubblicazione, consentendo a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione. L’unico limite individuato dalla legge, consiste nel rispetto dei diritti dei contro-interessati, così come individuati dall’art. 5 bis: ad esempio, la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti dall’istanza di accesso, la segretezza della corrispondenza, gli interessi privati economici e commerciali, ad esempio la proprietà intellettuale, il diritto d’autore, il segreto industriale.

Con l’introduzione del diritto di accesso civico generalizzato si porta a compimento quel processo di rinnovamento della PA, improntato ai principi della trasparenza e della partecipazione, come substrato sostanziale del e-govenment e del “buon andamento” dell’ente pubblico, iniziato nel 1990 con la L. 241.

Se la L. 241 sul Procedimento amministrativo, disconosceva il segreto di ufficio quale modalità operativa predefinita della Pa, affermando invece il diritto di accesso ai documenti per quei cittadini che ne avessero un interesse legittimo, dal canto suo, la riforma del diritto di accesso civico, culminata con l’introduzione del diritto di accesso generalizzato, abbatte le barriere soggettiva e oggettiva e riconosce a chiunque il diritto di accedere ai documenti, informazioni e dati anche ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei diritti dei contro-interessati (art. 5-bis D. Lgs. 33 /2013). 

Per rispondere alle richieste di accesso, la PA opererà un bilanciamento tra i due interessi in gioco: il diritto alla trasparenza e all’accesso del cittadino e gli altri diritti giuridicamente rilevanti.

Un esempio molto illuminante di bilanciamento si rinviene nella Sentenza della Corte Costituzionale numero 20/2019, sul bilanciamento tra diritto alla trasparenza (in ottica anticorruzione) e il diritto alla protezione dei dati personali dei dirigenti della Pa cui, in base all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013, veniva richiesta la pubblicazione di dati reddituali e patrimoniali, estesi ai familiari fino al secondo grado, articolo poi dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale.

error: Content is protected !!