La Protezione dei Dati Personali e i Diritti della Personalità

Quello della Persona è un concetto complesso, dal greco πρóσωπον (prósôpon), che significa “attore”, personaggio. Per il diritto infatti, la persona è il soggetto centrale, allo stesso tempo “causa” e “scopo” del sistema giuridico, destinataria di norme finalizzate a renderlo titolare di diritti e doveri, non solo per “istituzionalizzarla” e ricondurla all’interno di schemi sociali non problematici, ma anche per tutelarne la piena estrinsecazione delle sue potenzialità.

La Personalità è vista dal nostro ordinamento come “alveo” di sviluppo delle caratteristiche distintive e autentiche del soggetto umano, sia come individuo, sia come membro della societas.

Il Codice Civile, dal canto suo, non esaurisce le fonti che hanno disposto la tutela dei diritti della persona: i diritti della personalità, cui sempre più prepotentemente la dottrina riconduce la privacy e la protezione dei dati personali, in quanto appartenenti all’uomo in quanto tale,  sono in primo luogo riconosciuti (e non concessi) dall’articolo 2 della Costituzione, che dispone “ La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità..” . La nostra Costituzione richiama poi il “libero sviluppo della personalità umana” anche nell’ articolo 3,  quando afferma il Principio di Uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e la pari Dignità Sociale (principi proclamati già alla fine del XVIII sec. dalla Rivoluzione francese ed espressi nella Dichiarazione dei Diritti dell’uomo del 1948).

Tra i diritti inviolabili, garantiti a livello costituzionale, possiamo annoverare inoltre il diritto alla Libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla Salute (articolo 32 Cost., per cui la salute si configura come un “fondamentale diritto dell’individuo”, tanto che “la legge non può in nessun caso violare i limiti del rispetto della persona umana”), la Libertà di Iniziativa Economica, articolo 41 Cost., la quale, oltre a costituire essa stessa un diritto inviolabile, substrato di autonomia e prodromica alla realizzazione individuale, incontra nel nostro ordinamento un importante limite, costituzionalmente tutelato, nel rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana degli altri membri della società; infine, l’art. 21 Cost. sulla Libertà di Pensiero, come fonte primaria di espressione autentica della natura umana.

Di diritti inviolabili della persona umana, dispone anche l’ordinamento comunitario: La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, richiamata direttamente dal diritto pattizio, riconosce il diritto all’integrità fisica e psichica delle persone (art. 3),  il rispetto della vita privata del domicilio e delle comunicazioni (art. 7), la tutela dei dati personali (art. 8), il diritto alla salute (art. 35).

Il nostro Codice Civile d’altra parte, disciplina direttamente il diritto al nome (art. 6), come quel segno distintivo dell’identità personale, che conferisce alla persona un carattere di individualità e che la differenzia rispetto agli altri;  per il Codice, “ogni persona ha diritto al nome che le viene per legge attribuito”; il nome pertanto si configura anche come un dovere civico, nel senso che non sono ammessi cambiamenti a discrezione del soggetto, che non siano espressamente tipizzati e formalizzati dalla legge; la ratio dell’inciso è quella di rilevare un interesse generale a che l’ individuo possa essere identificato, in via preliminare attraverso il prenome e il cognome.

L’art. 7 c.c. indica alcune possibili violazioni del diritto al nome:  l’usurpazione (allorchè sia da terzi contestato il diritto all’uso del proprio nome) e l’uso indebito (quando un certo uso del nome da parte di terzi rechi al titolare legittimo un pregiudizio). La tutela prevista è la possibilità, da parte del danneggiato, di chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, la pubblicazione della sentenza (tutela tipica dei diritti della personalità) e il risarcimento del danno.  La tutela del nome è estesa anche ai familiari (art. 8 c.c.) come ambito soggettivo e allo pseudonimo (art. 9), come ambito oggettivo.

Il diritto al nome è intimamente legato anche alla legge sul diritto d’autore (la L 33/1941) e, per quanto riguarda l’utilizzo del cognome, alla disciplina del diritto di famiglia (anche se la materia gravita sempre più nell’orbita del diritto comunitario, soprattutto nel caso di unioni transnazionali o di congiunti esercitanti il diritto alla libera circolazione intracomunitaria).

Il diritto all’Integrità Fisica è sancito dall’art. 5 c.c., che proclama: “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati”. Il divieto opera in due casi: qualora l’atto generi una diminuzione permanente dell’integrità fisica e qualora essi siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Allo scopo di tutelare ulteriori diritti fondamentali sono tuttavia previste eccezioni, nel caso di trapianto del rene (a tutela del diritto alla salute, deroga disposta con L. 458/1967) e di donazione di organi (L. 167/2012), così come nel caso di rettificazione del sesso.

Il diritto all’Immagine è tutelato da articolo 10 del Codice Civile e dagli artt 96 e s.s. della L 33/1941 sul diritto d’autore.

Tale legge speciale,  nell’art. 96, dispone che l’immagine di una persona non possa essere riprodotta o diffusa senza consenso. Il Codice stabilisce, dal canto suo, che in caso di abuso (quindi di un utilizzo arrecante pregiudizio alla reputazione o al decoro) sia possibile richiedere la cessazione del trattamento illecito e il risarcimento dei danni.

Anche in questo caso, sono previste eccezioni, consentite in caso di notorietà del soggetto proprietario, in caso di legittimo esercizio del diritto di cronaca e in caso di trattamenti aventi finalità di giustizia, polizia, ricerca scientifica o a scopi didattici e culturali.

Il diritto all’immagine, le norme del codice civile e della legge sul diritto di autore, vanno anche lette in combinato disposto con la carta dei diritti fondamentali dell’UE, la Costituzione e le altre leggi speciali, in particolare il Codice della Privacy, che disciplina in dettaglio i fondamenti di liceità del trattamento dei dati personali.

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